Sei soddisfatto del servizio?

La presenza dell'amministratore non è obbligatoria; tuttavia la nomina di una amministratore di stabili deve essere effettuata nell'ambito di un condominio che abbia più di 8 condomini.
Precisiamo inoltre che se fino a poco tempo fa l'amministratore, sia esso persona fisica o società, non aveva una vera e propria professionalità, non essendo richiesto alcun requisito specifico, a seguito della Riforma del condominio, la legge ha stabilito alcuni criteri per poter esercitare tale incarico che in tal modo riveste sempre maggiore professionalità.
LA REVOCA DELL'AMMINISTRATORE
Se il regolamento nulla dispone occorre una delibera favorevole dell'assemblea con la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.
La revoca può però essere anche disposta dall'autorità giudiziaria su richiesta anche solo di uno dei condomini se ricorrono alcuni gravi motivi stabiliti dalla legge.
Si evidenzia che l'amministratore revocato non potrà più essere nominato dall'assemblea.
RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE
Qualora al mancato o errato assolvimento degli obblighi/doveri imposti dalla legge consegua un Danno, l'amministratore deve ritenersi responsabile nei confronti del Condominio.
Evidenziamo che la responsabilità civile in capo all'amministratore nei confronti dei condomini è una responsabilità da contratto e quindi al condominio parte lesa sarà sufficiente dimostrare la mancata osservanza da parte dell'amministratore dei suoi doveri nonché l'esistenza di un danno connesso a tale omissione.
L'amministratore, per contro, dovrà dimostrare, per andare esente da responsabilità, di avere eseguito correttamente il proprio incarico e che il danno non è imputabile al suo comportamento.
POLIZZA DI RC PROFESSIONALE
L'attuale articolo 1129 del codice civile prevede che l'assemblea condominiale, all'atto della nomina dell'amministratore, possa subordinare la stessa nomina alla presentazione di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile derivante dagli atti compiuti dall'amministratore durante lo svolgimento del proprio mandato.
In un sistema giuridico in cui, come abbiamo sopra evidenziato anche l'amministratore diventa professionista sia pur non ordinistico, la richiesta di esibizione di una copertura assicurativa può avere una sua ragion d'essere a tutela degli interessi dei condomini e a garanzia di eventuali danni di natura patrimoniale e non, che possano scaturire da eventuali errori od omissioni professionali di tipo colposo. Si precisa che eventuali condotte dolose dell'amministratore non trovano copertura.
La norma inoltre non si limita a pretendere, ove richiesto dall'assemblea, la presenza dell'assicurazione, bensì impone all'amministratore di adeguare i massimali di polizza già in essere ogni qual volta si intraprendano dei lavori di straordinaria amministrazione. Tale adeguamento deve essere effettuato in tempo utile per l'inizio dei lavori e, qualora non venisse effettuato potrebbe anche inficiare la validità della nomina stessa dell'amministratore.
Manuela Margilio - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
(13/01/2014 - A.V.)
•
•
• Salva in PDF
Vai alla fonte della notizia http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14978.asp
Sei soddisfatto del servizio?